Diritto di visita del genitore non collocatario ai tempi del COVID-19

Molti genitori in questo periodo si devono confrontare con le norme restrittive emanate dal Governo al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19. Come si regola il diritto di visita del genitore non collocatario?

Con decreto del Presidente del Consiglio dell’08.03.2020 veniva stabilito per le persone il divieto di spostamento, salvo che motivato da comprovate esigenze:

  • Lavorative;
  • situazioni di necessità;
  • di salute

in entrata e uscita all’interno della Regione Lombardia e di altre 14 province c.d. “rosse”.

Il divieto veniva esteso con successivo DPCM 09.03.2020 a tutta Italia, ferma restando la facoltà di rientro alla propria residenza o domicilio.

Con il DPCM del 22.03.2020 è stato poi sancito il “Divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute”.

In questo contesto normativo cosa succeda alle famiglie in cui i genitori vivono in case diverse o in Comuni diversi? Possono spostarsi per recarsi a prendere i figli o riportarli dall’altro genitore?

In caso di disaccordo, uno dei genitori può adire l’Autorità giudiziaria. Quando si tratta di decidere se lo spostamento pregiudica o meno la salute dei minori e dell’altro genitore, le decisioni dei Tribunali si diversificano.

Il diritto di visita secondo il Tribunale di Milano e Roma

Il Tribunale di Milano con decreto dell’11 marzo 2020, è stato il primo a pronunciarsi stabilendo che le disposizioni governative in materia di Covid-19 non dovessero ritenersi preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori.

“Sicché alcuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti” .

Il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con ambedue i genitori, così come il diritto del genitore a frequentare il figlio collocato presso l’altro devono sempre prevalere. Questo principio di bigenitorialità è stato ripreso da una decisione del Tribunale di Roma del 7.04.2020.

Il diritto di visita secondo il Tribunale di Bari e Vasto

Due pronunce, una del Tribunale di Bari (ordinanza 26.03.2020) ed una del Tribunale di Vasto (provvedimento collegiale 2.04.2020) hanno però, risolto la questione in modo differente affermando che:

Durante l’emergenza sanitaria nazionale conseguente a pandemia da COVID-19, il genitore non collocatario e residente in comune diverso da quello di residenza del figlio non può ottenere di tenere presso di sé il figlio minore nato fuori del matrimonio perché non si realizzano le condizioni di sicurezza e prudenza ed il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell’art. 16 Cost. sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.”

Questi ultimi sono provvedimenti che destano particolare perplessità in un periodo in cui la fase emergenziale pare comprimere e soffocare l’esercizio di ogni diritto costituzionalmente garantito.

I chiarimenti del Governo

Occorre ricordare che il Governo, in data 9.04.2020, aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale le seguenti indicazioni: “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”. A tali indicazioni si è riportato il Tribunale di Milano.

Molte possono essere, tuttavia, le situazioni in cui i genitori vivono in case diverse e i cui accordi relativi alle modalità di visita dei figli non siano state disciplinate da alcun provvedimento del giudice. Può accadere che abbiano solo provvisoriamente pattuito le modalità di visita dei figli senza alcuna formalizzazione delle stesse, o che si siano anche solo temporaneamente allontanati per un momento di riflessione.

Le mie riflessioni sul diritto di visita del genitore non collocatario ai tempi del Covid-19

Ritengo che anche in queste situazioni, pur cercando di valutare i singoli casi concreti, l’esigenza di mantenere un rapporto costante con entrambi i genitori integri quella situazione di necessità che rende lecito lo spostamento dei minori e dei genitori stessi all’interno del Comune. Probabilmente anche quei “motivi di salute” che consentono lo spostamento anche al di fuori del Comune di residenza.

Il diritto del minore ad una valida e costante presenza di entrambi i genitori è principio che deve informare ogni provvedimento legislativo e, dunque, l’interpretazione dello stesso. Il diritto alla bigenitorialità è posto infatti, non solo dagli artt. 315bis e 337ter c.c., ma anche dall’art. 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo. La Convenzione all’art. 3 pone in generale il principio del best interest of child come principio informatore di ogni decisione relativa al minore.

In un momento in cui un figlio ha perso le proprie abitudini relazionali quotidiane e la maggior parte dei suoi punti di riferimento, eliminare tout court una delle due figure genitoriali appare irragionevole e contrario al suo interesse. È onere e dovere dei genitori considerare l’interesse del minore in ogni decisione riguardante i figli.

Avv. Luca Massano

Riceve in Via Saffi n. 2

 

 

Redazione

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